Giudice Sportivo Regionale

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Dal Regolamento di Disciplina e Giustizia
Art. 9:
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, per ogni regione, su proposta del Comitato Regionale territorialmente competente, un Giudice Sportivo Regionale.
Esso è giudice monocratico, dura in carica quattro anni ed il suo incarico può essere riconfermato.
La carica di Giudice Sportivo Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale (centrale e periferica) e di associazioni locali.
Il Giudice Sportivo Regionale ha competenza generale per i fatti che si verificano nella propria regione commessi da atleti, squadre, tesserati, dirigenti ed associazioni affiliate all’Associazione Nazionale PGS.
Giudica, inoltre, in secondo grado sui ricorsi avverso provvedimenti tecnici e disciplinari adottati dai Giudici Sportivi Provinciali. Sono di competenza dei Giudici Sportivi Regionali:
  1. l’adozione di provvedimenti tecnici;
  2. l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di tesserati e di squadre superiori alle quattro giornate di squalifica, o ai trenta giorni;
  3. l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci, tesserati, componenti di organi centrali e periferici nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 11 – 14 – 15 – 16 del presente regolamento.


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